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Cani in save list, proposta di legge ma và in contrasto con la realtà?


Cani Aggressivi qual'è la soluzione?
Cani Aggressivi qual'è la soluzione?

Ad un primo occhi la legge che si sta promuovendo vuole essere una legge volta a cessare gli attacchi dei cani alle persone, e questo sembra una cosa giustissima da promuovere assolutamente, ma dopo un attento esame si riscontra un’unica volontà, come al solito si fanno proposte di legge buone mascherando al loro interno articoli che vogliono promuovere in questo caso il monopolio dell’ENCI e rendere le razze canine non FCI ILLEGALI, quindi siamo nuovamente davanti ad un tentativo di “BLACK LIST” che oggi chiamano SAVE LIST per ingannare le apparenze, infatti nel dettaglio:

ART:1 cita testualmente

1.  Al fine di promuovere il possesso responsabile degli animali e la tutela della salute pubblica e dell’incolumità delle persone, la presente legge reca disposizioni volte a prevenire, attraverso una corretta gestione, danni a persone o ad altri animali, arrecati da cani riconducibili alle tipologie di razze e relativi incroci di cui all’allegato A. Sono altresì soggetti alle medesime restrizioni e obblighi i cani che, sebbene non rientrino nelle tipologie sopra indicate, abbiano procurato gravi lesioni a persone o ad altri animali come accertato dalle autorità sanitarie competenti.

2.  Nell’allegato B sono riportate le caratteristiche morfologiche dei cani molossoidi e dei cani da presa ricompresi nell’elenco di cui all’allegato A, per cui è necessaria un’adeguata conoscenza oltre che una particolare preparazione per la loro conduzione e gestione.

3.    Per l’individuazione della tipologia canina si fa riferimento a quanto riportato dai medici veterinari nella scheda anagrafica della banca dati degli animali da compagnia.

4.    La presente legge reca disposizioni volte anche a sensibilizzare i proprietari sulle responsabilità correlate all’acquisizione e alla custodia di un cane, promuovendone la corretta gestione e conduzione nel pieno rispetto dei bisogni psico-fisici e delle caratteristiche etologiche.

 

Già da qui si nota che chi ha redatto questa proposta non ha la reale percezione di quanto sta scrivendo infatti parlando di finalità nobili come la tutela del cittadino menziona razze o affini riconducibili a Molossi e cani da presa, ma nell’allegato A vengono inserite razze e affini che non hanno nulla a che fare con i molossi o i cani da presa, come i cani del gruppo uno e del gruppo cinque, ma successivamente questa non conoscenza della materia sarà ancor più evidente quando nei successivi articoli e negli allegati approfondiremo in modo chiaro le variabili non contestualizzate dallo scrivente.

Segue l’ART 2 con i divieti e gli obblighi, ci tengo a precisare che su alcuni di questi sarete tutti d’accordo, ma il problema è che la legge è compresa di cose propositive e cose assurde nella loro inapplicabilità, infatti in questo articolo 2 si fa riferimento principalmente al fatto che delinquenti abituali ed ex condannati non hanno diritto a possedere un cane elencato nel Allegato A e che tutti indistintamente per questi soggetti dovranno stipulare una polizza assicurativa, che vi ricordiamo non eviterà il problema degli attacchi di cani instabili ma risarcirà le vittime, quindi un aggravio finanziario sulle tasche di chi vuole avere un cane in presente nell’allegato A.

Nell’ART.3 si fa riferimento esplicativo a quelli che dovranno essere i corsi formativi ed i patentini dei cani abilitati, ma qui si evince al punto 2 lettera b) che vi è il riconoscimento esclusivo in presenza di due Esperti Giudici dell’ENCI, questo è già di per sé contro tutti i legittimi sistemi del libero associazionismo, infatti nei requisiti dovrebbero figurare quali esaminatori professionisti del ramo di addestramento psico-fisico del cane quali figure come Addestratori con qualifica professionale emessa e riconosciuta da enti e associazioni che ne posseggono i requisiti di rilascio, infatti si fa riferimento al CAE-1 quale test finale dando così ordine di esclusività monopolistica nazionale ad un’unica associazione questa possibilità.

Ripeto che siamo pienamente favorevoli ad un controllo e assegnazione di patentino per determinate razze, che diventi uno strumento di selezione obbligatorio per allevarle, così da fornire sempre la maggior tutela nelle genealogie a venire, ma mi sembra che tutto questo abbia il solo scopo di rendere l’ENCI l’unico ente riconosciuto in Italia per il rilascio dei suddetti e quindi andando contro quello che è lo scopo della stessa che dovrebbe fare selezione nelle razze evitando di mettere in riproduzione soggetti non testati sotto un profilo psico attitudinale.

Prima di procedere con l’ART. 4 voglio inserire quello che è l’allegato A che verrà successivamente menzionato così da darvi subito quella che è la percezione del tutto.

 

ALLEGATO A

Sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente legge i cani riconducibili alle tipologie di razze sotto indicate e i relativi incroci:

 

a)      Dogo Argentino

b)      Fila Brasileiro

c)      Tosa giapponese

d)     American Pit Bull Terrier

e)      Bull Terrier

f)       American Staffordshire Terrier

g)      Bullmastiff

h)      Rottweiler

i)        Cane corso

j)        American Bulldog

k)      Cane da pastore di Charplanina

l)        Cane da pastore dell’Anatolia

m)    Cane da pastore dell’Asia Centrale

n)      Cane da Pastore del Caucaso

o)      Cane da Pastore Maremmano Abruzzese

p)      Cane da Pastore Belga Malinois

q)      Pastore Tedesco

r)       Rafeiro do alentejo

s)       Rhodesian Ridgeback

t)       Tosa Inu

u)      Bandog

v)      Boerboel

w)    Akita Inu

x)      Akita Americano

y)      Cane Lupo Cecoslovacco

z)      Cane Lupo di Saarloos

aa)   Qualsiasi cane di razza mista che sia morfologicamente assimilabile a una delle razze o tipologie sopra indicate

 

 

Qui potremmo definire chiaramente da subito che nelle razze canine vengono menzionate come RAZZE CANINE RICONOSCIUTE anche American Pit Bull Terrier, American Bulldog, e Bandog, quindi qui il malinteso è dietro l’angolo, perché attraverso il SINARC vi sono questi nominativi in elenco fra le razze ma spesso sentiamo dire che non si tratta di razze!

 

Ma seguiamo all’Art. 4 lo inserisco testualmente per evitare fraintendimenti:

(Riproduzione, vendita e cessione)

 

1.   Per i cani di cui all’allegato A sono vietate la riproduzione, la libera vendita diretta e on-line nonché la cessione, salvo se riconosciuti dalla Fédération cynologique internationale (FCI) nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 (Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza) e della legge 23 agosto 1993, n. 349 (Norme in materia di attività cinotecnica).

2.  È vietata la cessione dei cani di cui al comma 1 a chi non abbia assolto agli obblighi formativi di cui all'articolo 3.

 

La domanda che sin da subito mi viene da porre è cosa centra la FCI in tutto questo? È percaso garante dell’attitudine psicofisica delle razze canine, in che modo ha questo potere? Forse semplicemente per evitare di scrivere ENCI e far sembrare che il tutto si sia deciso a tavolino nell’incontro fra i vertici ENCI e la Regione nella stipula di questo documento che ha tutta l’aria di un accordo di assegnazione di monopolio fra l’associazione privata ENCI e la Regione?

Quindi quelle che sono appena messe in elenco come RAZZE CANINE non riconosciute dalla FCI in automatico dovranno in Italia divenire ILLEGALI? Senza possibilità di test o controlli non potranno più essere riprodotte!

Quindi i club che per anni hanno parlato di tutelare queste razze come APBT, AM Bulldog cosa vi hanno raccontato per anni? Diventeranno inutili quanto illegittimi? Tutti quei Pedigree, Affissi e titoli saranno Nulli?  E soprattutto dov’erano quando tutto questo avveniva?

In pratica se questa legge dovesse passare in Italia l’allevamento delle razze in elenco non in possesso di un PEDIGREE ENCI sarebbero automaticamente ritenuti clandestini e fuorilegge?

Ma leggendo bene il tutto si arriva all’articolo 10 che cita testualmente:

(Norma finale)

 

1.  La presente legge non si applica ai cani addestrati a sostegno delle persone con disabilità nonché ai cani in dotazione alle forze armate, alla polizia, alla protezione civile e ai vigili del fuoco.

 

Qui potrebbe ritrovarsi la soluzione al problema, la famosa ultima spiaggia, la presente legge se dovesse passare non sarà applicata a soggetti canini addestrati a sostegno delle persone con disabilità, quindi basterà far fare un corso al cane per:

Cani di Supporto Emotivo e Sociale

Addestrati per offrire conforto, ridurre ansia, e migliorare l’autonomia di persone con problemi di salute mentale o disturbi emotivi.

Quindi il futuro di queste razze può aver proseguo solo se in una nazione dove la popolazione soffre di determinati disabilità?

Confido che questo trovi riscontro in parlamento e farò in modo che arrivi alle istituzioni questo mio scritto affinché si rendano conto dell’inadeguatezza di questa proposta di legge e soprattutto effettuino i dovuti controlli anche locali per verificare che non vi siano stati incontri con conflitti di interessi ampi a dimostrazione di quanto emerso.

Come vi dicevo tutto questo al momento trova riscontro in una buona parte degli appassionati di cinofilia anche fuori dal sistema FCI o ENCI, ma quanto ci vorrà affinché vi sia una prossima richiesta di ampliare il tutto cercando di dare il monopolio all’ENCI ed rendere ILLEGALE in Italia riprodurre cani senza Pedigree ENCI?

Spero abbiate avuto il tempo di leggere questo fino in fondo e vi possa servire a riflettere sull’importanza di far fronte comune ad un problema comune.


In Italia, nessuna legge può conferire ad un'associazione privata un monopolio a livello nazionale. Questo perché il monopolio legale, che è la concessione di un'attività esclusiva da parte dello Stato, non può essere attribuito a un'associazione privata. Il sistema giuridico italiano, ispirato ai principi di concorrenza e libertà di mercato, vieta la creazione di monopoli privati attraverso la legge. 

Ecco perché:

  • Principi costituzionali:

    La Costituzione italiana promuove la libertà di iniziativa economica e la concorrenza, limitando la creazione di monopoli che potrebbero ledere questi principi. 

  • Monopolio legale:

    Il monopolio legale, ovvero la concessione esclusiva di un'attività economica, può essere attribuito solo allo Stato o a enti pubblici, o eccezionalmente a privati tramite specifiche concessioni amministrative, ma non a un'associazione privata in generale. 

  • Tutela della concorrenza:

    L'ordinamento italiano, attraverso il diritto antitrust, mira a prevenire e reprimere comportamenti volti a limitare la concorrenza e creare posizioni di monopolio, soprattutto quando si tratta di associazioni private che cercano di ottenere un controllo esclusivo di un mercato. 

  • Associazioni private:

    Le associazioni private sono organismi che si costituiscono liberamente, ma non hanno il potere di ottenere dalla legge il diritto esclusivo di esercitare un'attività su scala nazionale. 

  • Esempio pratico:

    Se un'associazione privata tentasse di ottenere una legge che le conferisca il monopolio su un settore specifico, questa legge sarebbe probabilmente considerata incostituzionale e illegittima, in quanto contraria ai principi di concorrenza e libertà di mercato. 

In sintesi, mentre le associazioni private possono svolgere attività economiche, non possono ottenere il monopolio legale su di esse tramite una legge nazionale. 


Ciro Boiano

 
 
 

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